Torri eoliche escluse da imposizione

La Corte di Cassazione Sezione Tributaria con l’ordinanza n. 31577 del 3 dicembre 2025 conferma l’orientamento secondo cui gli “imbullonati” sono esclusi dalla rendita catastale.

E’ bene ricordare che a decorrere dal 1º gennaio 2016, con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, gli “imbullonati” (macchinari fissati al suolo) escono dalla rendita catastale.

Attuale disciplina

Prevede, infatti la Legge di Stabilità 2016: <<la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo>>.

Come è determinata la rendita catastale

Va detto che, finora, la disciplina normativa ha stabilito che per gli immobili strumentali, appartenenti alle categorie D ed E, la rendita catastale è determinata attraverso un procedimento di stima diretta. Con la legge di stabilità 2015, infatti, nel richiamare quanto chiarito dalla Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio, il legislatore ha confermato che tali immobili sono soggetti a una puntuale valutazione tecnica delle componenti edilizie e impiantistiche, con la conseguenza che alla determinazione della stima catastale dell’immobile devono partecipare anche gli impianti e i macchinari che vi fanno parte. La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura DOCFA) ed è verificata dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare n. 6/2012

Nello specifico, con la Circolare n. 6/2012, (indicata dall’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all’attribuzione della rendita catastale) l’Agenzia del Territorio precisava che “al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche della circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare”.

Legge di Stabilità 2016

Ed allora, ponendo fine ad una serie di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la legge di Stabilità 2016 ha disposto che i macchinari industriali non saranno più soggetti ad imposizione (si pensi al carroponte e tutte le componenti impiantistiche che assicurano all’unità immobiliare un’autonomia funzionale e reddituale) laddove ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili strumentali censiti alle categorie D ed E occorre tener conto solo del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Esenzione rendita catastale Impianti eolici

Ciò posto, è ormai orientamento consolidato della Corte, infatti, che ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (si vedano ad esempio Cass., Sez. 6°, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6°, 20 gennaio 2021, n. 1010; C Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235). Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 21, Legge 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale, al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto.

Ciò vuol dire che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Altresì, la norma in esame ha natura catastale e non delinea l’eccezionalità di un’esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che sebbene infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari”, rientrino nella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Quanto detto vale senza eccezioni ovviamente con specifico riguardo applicativo anche per il settore delle energie pulite e rinnovabili.

Avv. Iolanda Pansardi

BP Studio tributario & societario

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