Chiusura d’ufficio delle partite Iva fittizie

L’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della Partita IVA, oltre che l’eventuale effettuazione di accessi nei luoghi di esercizio dell’attività.

Normativa

Si tratta di una norma introdotta dal D.L. 78/2010 e successivamente modificata, che si inserisce in un contesto di rafforzamento dei controlli per contrastare le frodi IVA, in particolare le operazioni intracomunitarie fittizie e per mantenere aggiornato il registro dei contribuenti attivi. Il provvedimento n. 110418 del 12.6.2017, emanato a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dispone i criteri e modalità di cessazione della partita Iva.

La cancellazione della partita Iva, ovviamente, non discende da irregolarità di carattere formale; il punto 4.1 del citato provvedimento, infatti, prevede che il provvedimento di cessazione d’ufficio “della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta” possa essere adottato nel caso in cui si constati “che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi” previsti dal dpr 633/72.

La “Legge di Bilancio 2023” ha previsto nuove specifiche attività di analisi di rischio proprio al fine di rafforzare tale attività di controllo e contrastare la costituzione di imprese individuali e società di capitali a responsabilità limitata semplificate caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione degli obblighi fiscali e contributivi, e sottraendosi a ogni attività di riscossione.

Nello specifico, l’art. 1, commi da 148 a 150, Legge n. 197/2022, introduce il nuovo comma 15-bis.1 nell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono invitare i contribuenti a comparire di persona, per esibire le proprie scritture contabili obbligatorie o, comunque, la documentazione necessaria a verificare l’effettivo esercizio dell’attività economica e l’assenza dei profili di rischio individuati.

Conseguenze per l’esito negativo del controllo dell’Agenzia delle Entrate

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente, o di esito negativo dei riscontri operati sulla documentazione eventualmente esibita, l’Ufficio emana il provvedimento di cessazione della Partiva IVA, procedendo contestualmente alla sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (il c.d. archivio VIES). Al contribuente è inoltre comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000, di cui al nuovo comma 7-quater dell’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, senza possibilità di beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico. Inizialmente detta sanzione era prevista anche a carico degli intermediari che trasmettevano la dichiarazione per conto del contribuente, ma, fortunatamente, questa previsione è stata soppressa nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera dei deputati.

La cessazione della partita Iva, inoltre, comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Tale sanzione amministrativa è peraltro applicabile anche in caso di provvedimento di chiusura della Partita IVA adottato ai sensi del previgente comma 15-bis dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.

La nuova richiesta della Partita IVA

In caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, la Partita IVA può essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto, come:

-imprenditore individuale;

-lavoratore autonomo;

-rappresentante legale di società, associazioni od enti, con o senza personalità giuridica (costituiti successivamente al provvedimento di cessazione del codice identificativo IVA);

ma soltanto previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Se le violazioni fiscali sono state commesse anteriormente all’emanazione del provvedimento di cessazione della Partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di tali violazioni, sempre che non sia intervenuto il relativo versamento.

CONCLUSIONI

Ne deriva da tutto quanto descritto che i controlli fiscali sulle Partite IVA nel 2025 sono sempre più stringenti, e solo una contabilità ordinata ed il rispetto delle scadenze fiscali può evitare problemi con il Fisco che senz’altro porrà attenzione alle compensazioni di crediti fiscali, al rimborso se è giustificato o meno in caso di credito IVA elevato, ed infine avrà nel mirino le Partite IVA aperte e chiuse in un breve lasso temporale.

BP Studio tributario & societario

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