Tassazione ordinaria sull’eccedenza per gli impianti che entreranno in esercizio da gennaio 2026
Il Decreto Agricoltura (Decreto n. 63/2024, convertito con Legge n. 101/2024) ha introdotto una importante modifica circa la modalità di tassazione del reddito derivante da impianti fotovoltaici installati da imprese agricole in connessione con l’attività agricola principale. La produzione oltre i 260.000 kWh annui non potrà più beneficiare del meccanismo forfettario previsto per le agroenergie, ma sarà tassata obbligatoriamente secondo le regole del reddito d’impresa
Attuale disciplina
Fino a oggi, gli agricoltori che producevano energia da fonti rinnovabili beneficiavano di una disciplina agevolata. In sostanza, la produzione fino a 260.000 kWh all’anno veniva considerata attività agricola connessa e tassata, di conseguenza, come reddito agrario. Oltre tale limite, invece, il reddito era considerato reddito d’impresa ma poteva essere determinato in modo forfetario, applicando un coefficiente del 25%.
Nuova regolamentazione
Dal 1°gennaio 2026 ecco che la produzione annua eccedente i 260.000Kw, pur rimanendo connessa all’attività agricola, verrà tassata come reddito d’impresa. L’articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 15.5.2024, n. 63, obbliga infatti a determinare in maniera analitica e non forfettaria il reddito per la parte eccedente il limite di agrarietà per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.
Impianti interessati
E’ bene precisare che le nuove disposizioni riguarderanno solo gli impianti con moduli a terra che entreranno in funzione dal primo gennaio 2026 in poi. Non cambia nulla, invece, per:
- gli impianti già in esercizio entro il 31 dicembre 2025;
- gli impianti agrivoltaici, che continueranno a beneficiare delle regole attuali.
Novità in sintesi
Ciò vuol dire che, se l’impianto fotovoltaico con moduli a terra è entrato in funzione dal 1° gennaio 2026:
- entro la soglia di 260.000 kWh, il reddito è determinato applicando la tariffa d’estimo di reddito agrario;
- oltre la soglia di 260.000 kWh dal 2026 va applicata solo la tassazione ordinaria, con determinazione analitica di ricavi e costi.
Contabilità separata
Va tenuto presente che, in presenza di impianti nuovi o oggetto di ampliamento, le aziende agricole dovranno quindi organizzarsi per una gestione contabile più strutturata. La tassazione ordinaria, infatti, comporterà una gestione contabile più complessa e un potenziale incremento dell’imposizione, soprattutto per gli impianti di grandi dimensioni o completamente a terra.
Conclusioni
Ed allora, prima della prevista disparità di trattamento degli impianti installati a terra, ed entrati in esercizio dal 2026, rispetto a quelli installati su edifici o collocati a terra ma entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2025, la nuova disciplina fiscale impone alle aziende agricole di accelerare quanto più possibile la messa in funzione dei propri impianti per poter ancora beneficiare delle condizioni più favorevoli.
Avv. Iolanda Pansardi